Art. 87
Valutazione e dichiarazione di prestazione sulla base di norme e specifiche comuni
In vigore dal 27 nov 2024
Valutazione e dichiarazione di prestazione sulla base di norme e specifiche comuni
1. Laddove i prodotti da costruzione siano stati designati come beni di rilevanza per la crisi, la Commissione è autorizzata ad adottare atti di esecuzione che elencano le norme appropriate o stabiliscono specifiche comuni riguardanti i metodi e i criteri di valutazione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, nei casi seguenti:
a)
quando non esistono norme armonizzate di prestazione né atti di esecuzione adottati a norma dell’, paragrafo 1, che contemplino i metodi e i criteri pertinenti per valutare le prestazioni di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e non si prevede che tali norme o atti siano adottati entro un termine ragionevole; oppure
b)
quando gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno, che hanno portato all’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/2747, limitano in modo significativo le possibilità dei fabbricanti di avvalersi di norme armonizzate di prestazione o di atti di esecuzione adottati a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento che forniscono i metodi e i criteri pertinenti per valutare le prestazioni di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 prevedono la soluzione tecnica alternativa più appropriata per fornire la valutazione e la dichiarazione di prestazione conformemente al paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti delle norme europee o i riferimenti delle pertinenti norme internazionali o nazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o pertinenti norme internazionali o nazionali applicabili, possono essere stabilite specifiche comuni da tali atti di esecuzione.
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo durante il quale la modalità di emergenza nel mercato interno è attivata, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.
4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nel preparare tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti sull’acquis del CPR e consulta debitamente tutti i portatori di interessi.
5. Fatti salvi gli , i metodi e i criteri previsti nelle norme o specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o parti dello stesso, possono essere utilizzati per valutare e dichiarare la prestazione dei prodotti da costruzione contemplati da tali norme o specifiche comuni in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Dal giorno successivo alla scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno non è più possibile redigere dichiarazioni di prestazione e di conformità basate sulle norme o sulle specifiche comuni di cui all’atto di esecuzione specificato al paragrafo 1 del presente articolo.
6. In deroga all’, paragrafo 3, a meno che non vi siano motivi sufficienti per ritenere che i prodotti da costruzione disciplinati dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o non raggiungano la prestazione dichiarata, le dichiarazioni di prestazione e di conformità dei prodotti da costruzione immessi sul mercato in conformità a tali norme o specifiche comuni restano valide dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.
7. Se uno Stato membro ritiene che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non siano corrette in termini di metodi e criteri per la valutazione delle prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l’atto di esecuzione che elenca la norma o stabilisce la specifica comune in questione.
Storico versioni
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