Art. 88

Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità

In vigore dal 27 nov 2024
Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1.   Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative ai prodotti da costruzione elencati nell’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 1. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi per l’assegnazione della priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/1020. 2.   Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante la modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando squadre di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per i prodotti da costruzione elencati nell’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 1.
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