Art. 29
Vendite online e altre vendite a distanza
In vigore dal 27 nov 2024
Vendite online e altre vendite a distanza
1. I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è rivolta a clienti nell’Unione. Un’offerta di vendita è da considerarsi rivolta a clienti nell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro. Si considera, tra l’altro, che un’offerta sia rivolta a clienti nell’Unione quando:
a)
l’operatore economico utilizza la valuta di uno Stato membro;
b)
il nome di dominio Internet utilizzato dall’operatore economico è registrato in uno degli Stati membri o l’operatore utilizza un dominio Internet che si riferisce all’Unione o a uno degli Stati membri; oppure
c)
le zone geografiche verso le quali è disponibile la spedizione comprendono uno Stato membro.
Le condizioni di cui al primo comma non si applicano se l’operatore economico esclude esplicitamente ed efficacemente il mercato dell’Unione.
2. Se un operatore economico mette un prodotto a disposizione sul mercato online o mediante altri mezzi di vendita a distanza, l’offerta di tale prodotto indica in modo chiaro e visibile, ove richiesto, la marcatura CE, le informazioni di cui all’, paragrafo 2, l’etichetta di cui all’, paragrafo 9, e un supporto dati collegato a un passaporto digitale del prodotto conformemente all’, paragrafo 7.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di intermediazione per l’immissione sul mercato di prodotti soddisfa gli obblighi previsti per gli operatori economici a norma del paragrafo 2 in relazione ai servizi prestati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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