Art. 27

Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica 1.   Quando contribuiscono alla messa a disposizione sul mercato di un prodotto, i fornitori di servizi di logistica esercitano la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. 2.   Il fornitore di servizi di logistica provvede affinché l’etichettatura e i documenti forniti dal fabbricante o dall’importatore siano disponibili o accompagnino il prodotto, in particolare: a) la marcatura CE e l’etichettatura di cui all’, paragrafo 9; b) la dichiarazione di prestazione e di conformità; c) le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza di cui all’, paragrafo 6. 3.   Il fornitore di servizi di logistica garantisce che le condizioni durante il magazzinaggio, l’imballaggio, l’indirizzamento o la spedizione non compromettano la conformità di un prodotto alla prestazione dichiarata o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento. I fabbricanti o gli importatori di prodotti da costruzione forniscono ai rispettivi fornitori di servizi di logistica le informazioni dettagliate necessarie per garantire la sicurezza dello stoccaggio, dell’imballaggio, dell’indirizzamento o della spedizione e l’ulteriore funzionamento del prodotto. 4.   I fornitori di servizi di logistica forniscono sostegno a ritiri o richiami di prodotti, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati dalle autorità di vigilanza del mercato, dai fabbricanti, dai mandatari o dagli importatori. 5.   Il fornitore di servizi di logistica che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione e di conformità o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non fornisce sostegno all’immissione del prodotto sul mercato finché tale prodotto non sia conforme alla pertinente dichiarazione di prestazione e di conformità e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione e di conformità non sia stata corretta. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, il fornitore di servizi di logistica ne informa il fabbricante e l’autorità nazionale competente responsabile.
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Obblighi dei fornitori di servizi di logistica (Art. 27 Regolamento (UE) 2024/3110) — Testo vigente | Portale Normativo