Art. 25
Obblighi dei distributori
In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono prodotti a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione agli obblighi di cui al presente regolamento.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore verifica che:
a)
il prodotto rechi la marcatura CE e l’etichettatura conformemente all’, paragrafo 9, ove richiesto;
b)
il prodotto sia accompagnato, ove richiesto, da una dichiarazione di prestazione e di conformità o che la dichiarazione sia disponibile a norma dell’, paragrafo 2;
c)
il prodotto sia accompagnato dalle informazioni generali relative ai prodotti, dalle istruzioni per l’uso e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’, paragrafo 6, redatte in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto sarà messo a disposizione sul mercato;
d)
il fabbricante e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui, rispettivamente, all’, paragrafi 5 e 7, e all’, paragrafo 6.
3. Prima che i clienti siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, il distributore espone in modo visibile ai clienti le informazioni che devono essere fornite a norma del presente regolamento.
4. Il distributore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto non sia conforme alla sua prestazione dichiarata o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione e di conformità che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità nazionali competenti responsabili.
5. Il distributore garantisce che, finché un prodotto è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non compromettano la conformità del prodotto alla sua prestazione dichiarata e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.
6. Il distributore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da esso immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti pertinenti applicabili di cui al presente regolamento provvede affinché siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, se il prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:3110:oj#art-25