Art. 24
Obblighi degli importatori
In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi al presente regolamento.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l’importatore garantisce che la conformità del prodotto ai requisiti applicabili e le sue prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti siano state dimostrate dal fabbricante conformemente all’, paragrafi 1 e 2.
L’importatore garantisce che:
a)
il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all’, paragrafo 3;
b)
il prodotto rechi la marcatura CE e l’etichettatura conformemente all’, paragrafo 9;
c)
il prodotto sia accompagnato dalla dichiarazione di prestazione e di conformità o che la dichiarazione sia disponibile a norma dell’, paragrafo 1 o 2; e che
d)
il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all’, paragrafi 5, 6 e 7.
3. L’importatore verifica che l’uso del prodotto sia stato dichiarato dal fabbricante e provvede affinché il prodotto sia accompagnato dalle informazioni generali relative ai prodotti, dalle istruzioni per l’uso e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato IV, redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato o, qualora tale lingua non sia stabilita, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori. L’importatore espone in modo visibile ai clienti, prima che questi siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, le informazioni che devono essere fornite a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate.
4. L’importatore garantisce che, finché un prodotto è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e di conformità o agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.
5. L’importatore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione e di conformità o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non immette il prodotto sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione e di conformità che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione e di conformità non sia stata corretta. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e l’autorità nazionale competente responsabile.
6. L’importatore indica sul prodotto, oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, la propria sede di attività economica, il proprio indirizzo di contatto e, se disponibili, i propri mezzi elettronici di comunicazione.
7. L’importatore esamina i reclami e, se necessario, tiene un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei ritiri o richiami dei prodotti e tiene informati i fabbricanti e i distributori di tali controlli.
8. Gli importatori che ritengano o abbiano ragione di credere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti pertinenti applicabili di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, se il prodotto presenta un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. Gli importatori che vendono a utilizzatori finali adempiono altresì gli obblighi che incombono ai distributori.
Storico versioni
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