Art. 28
Obblighi dei mercati online
In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi dei mercati online
1. Un mercato online:
a)
ai fini della conformità all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), progetta e organizza la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere gli obblighi di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
b)
istituisce un punto di contatto unico per la comunicazione diretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri in relazione alla conformità al presente regolamento, che può essere lo stesso di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988 o all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065;
c)
dà una risposta adeguata alle comunicazioni relative alla notifica di incidenti e altri inconvenienti in relazione ai prodotti ricevute conformemente all’ del regolamento (UE) 2022/2065;
d)
coopera per garantire misure efficaci di vigilanza del mercato, anche astenendosi dall’ostacolare tali misure;
e)
informa le autorità nazionali competenti di qualsiasi azione intrapresa in relazione ai casi di non conformità o sospetta non conformità di prodotti coperti dal presente regolamento;
f)
instaura uno scambio regolare e strutturato di informazioni sui contenuti che sono stati rimossi dai mercati online su richiesta delle autorità nazionali competenti.
2. Conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti coperti dal presente regolamento, il potere di ordinare a un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online un contenuto illegale specifico che si riferisce a un prodotto non conforme, di disabilitarne l’accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini sono conformi all’ del regolamento (UE) 2022/2065.
3. I mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare, conformemente all’ del regolamento (UE) 2022/2065 gli ordini di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Il presente articolo si applica anche ai fabbricanti, agli importatori o ai distributori che offrono prodotti online senza il coinvolgimento di un mercato online.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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