Art. 11

Zona armonizzata e misure nazionali

In vigore dal 27 nov 2024
Zona armonizzata e misure nazionali 1.   Il presente regolamento e le specifiche tecniche armonizzate adottate in conformità dello stesso istituiscono congiuntamente una «zona armonizzata». La zona armonizzata contempla tutti i prodotti soggetti a specifiche tecniche armonizzate. Si presume che le specifiche tecniche armonizzate siano complete per quanto riguarda i seguenti aspetti: a) la definizione di tutte le caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione; b) la precisazione di tutti i requisiti dei prodotti diversi da quelli disciplinati da altre normative dell’Unione; e c) la determinazione dei sistemi di valutazione e verifica applicabili. Le specifiche tecniche armonizzate per i nuovi prodotti si applicano ai prodotti usati provenienti da paesi terzi, a meno che la specifica tecnica armonizzata non preveda esplicitamente norme per i prodotti usati. 2.   Gli Stati membri rispettano la zona armonizzata nelle loro normative, regolamentazioni e misure amministrative nazionali e non vietano né ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da essa contemplati quando tali prodotti sono conformi al presente regolamento. Gli Stati membri non stabiliscono caratteristiche essenziali e relativi metodi di valutazione o requisiti dei prodotti diversi da quelli stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate. La zona armonizzata non pregiudica il diritto degli Stati membri di specificare requisiti nazionali per l’uso di prodotti che sono soggetti a specifiche tecniche armonizzate. I metodi e i sistemi di valutazione per la valutazione e la verifica indicati in tali requisiti nazionali sono conformi alle specifiche tecniche armonizzate applicabili. Gli Stati membri garantiscono che la messa a disposizione sul mercato di prodotti contemplati dalla zona armonizzata che sono conformi al presente regolamento non sia ostacolata da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o da organismi privati che agiscono come imprese pubbliche o da organismi privati che agiscono come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato. 3.   Nell’adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri applicano in particolare le seguenti norme: a) non sono stabiliti requisiti per le informazioni o le registrazioni correlate all’immissione del prodotto sul mercato diversi da quelli stabiliti nella zona armonizzata; b) non sono rese obbligatorie valutazioni del prodotto diverse da quelle stabilite nella zona armonizzata; c) non è richiesta alcuna marcatura che attesti la conformità ai requisiti o alle prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali contemplate dalla zona armonizzata, a eccezione della marcatura CE, e le disposizioni vigenti nelle misure nazionali che impongono tali marcature sono ritirate; d) le normative, le regolamentazioni e le misure amministrative nazionali rispettano i livelli di soglia stabiliti a norma dell’, paragrafo 5; e) le normative, le regolamentazioni e le misure amministrative nazionali non si basano su classi, sottoclassi o classi aggiuntive diverse da quelle stabilite conformemente all’; f) le normative, le regolamentazioni e le misure amministrative nazionali non richiedono più valutazioni e verifiche di quelle stabilite a norma dell’, paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri registrano nello sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) tutte le loro normative, regolamentazioni e misure amministrative nazionali relative ai prodotti da costruzione nel loro territorio che sono contemplati dalla zona armonizzata. 5.   Qualora uno Stato membro ritenga necessario per motivi imperativi di salute e sicurezza delle persone o protezione dell’ambiente e per rispondere a esigenze di regolamentazione immediate, adottare misure applicabili a prodotti all’interno della zona armonizzata in relazione a caratteristiche non stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate, ne dà notifica alla Commissione, motivando la necessità delle misure adottate e spiegando l’esigenza di regolamentazione che intende affrontare. A tal fine, gli Stati membri si avvalgono della procedura istituita dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (26). Nell’avvalersi di tale procedura, gli Stati membri fanno riferimento al presente paragrafo e specificano quali elementi fanno parte della misura. La Commissione risponde alla notifica entro i termini stabiliti nella procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535. Entro sei mesi dalla notifica, la Commissione presenta una proposta di autorizzazione a norma del paragrafo 6 del presente articolo o comunica i motivi per i quali respinge la misura nazionale. Al ricevimento di una notifica di cui al primo comma, la Commissione, indipendentemente dall’intenzione di autorizzare la misura, sottopone senza indugio la questione al gruppo di esperti sull’acquis del CPR per consultazioni sulla necessità di richiedere in via prioritaria aggiornamenti delle norme armonizzate di prestazione esistenti. 6.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che autorizza la misura nazionale notificata a norma del paragrafo 5 se: a) la misura notificata sembra essere debitamente giustificata alla luce di motivi imperativi di salute e sicurezza delle persone o protezione dell’ambiente, compreso il clima; b) l’esigenza di regolamentazione non è coperta dalle specifiche tecniche armonizzate o da altre disposizioni del diritto dell’Unione; c) la misura notificata non discrimina gli operatori economici di altri Stati membri; d) la misura notificata è in grado di coprire la rispettiva esigenza di regolamentazione; e) la misura notificata non costituisce un ostacolo grave al funzionamento del mercato dell’Unione; e f) non si prevede che la misura notificata sarà contemplata da una norma armonizzata la cui elaborazione è dovuta entro un anno dalla data della notifica di cui al paragrafo 5 del presente articolo, a seguito di una richiesta di normazione presentata a norma dell’, paragrafo 2, oppure, al momento di tale notifica, non è stato presentato alcun atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 1, al comitato di cui all’, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Essi sono ritirati una volta che l’esigenza di regolamentazione sia soddisfatta da specifiche tecniche armonizzate o da altre normative dell’Unione. Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla salute e alla sicurezza delle persone o alla protezione dell’ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 4. 7.   Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di introdurre sistemi obbligatori di cauzione-rimborso o di obbligare i fabbricanti ad accettare di riacquisire, direttamente o tramite i loro importatori e distributori, la proprietà di prodotti nuovi, eccedentari o invenduti non fabbricati su specifica del committente che si trovano in uno stato equivalente a quello in cui erano quando sono stati immessi sul mercato, purché la misura non comporti una discriminazione diretta o indiretta nei confronti degli operatori economici di altri Stati membri. 8.   Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di vietare la distruzione dei prodotti eccedentari o invenduti o di subordinare la distruzione di tali prodotti alla loro previa messa a disposizione su una piattaforma nazionale di intermediazione per un uso non commerciale dei prodotti.
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