Art. 14

Esenzione dalla redazione della dichiarazione di prestazione e di conformità

In vigore dal 27 nov 2024
Esenzione dalla redazione della dichiarazione di prestazione e di conformità In deroga all’, paragrafo 1, un fabbricante può decidere di non assoggettarsi al sistema di valutazione e verifica applicabile della conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti applicabili e di non redigere una dichiarazione di prestazione e di conformità qualora si applichi una delle condizioni seguenti: a) il prodotto sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente e soddisfi tutte le condizioni seguenti: i) è fabbricato mediante un processo non in serie; ii) è prodotto a seguito di una specifica ordinazione; iii) è installato in una singola ed identificata opera di costruzione da un fabbricante che è anche responsabile della sicurezza dell’incorporazione del prodotto nell’opera di costruzione; e iv) è fabbricato conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la supervisione dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione designati in conformità delle norme nazionali applicabili; b) il prodotto sia fabbricato con metodi esclusivamente atti alla conservazione del patrimonio e mediante un processo non in serie per l’appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, conformemente alle normative nazionali applicabili.
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