Art. 31
Documenti per la valutazione europea
In vigore dal 27 nov 2024
Documenti per la valutazione europea
1. I metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei prodotti, compresi i prodotti usati, in relazione alle loro caratteristiche essenziali possono essere stabiliti nei documenti per la valutazione europea, a condizione che i prodotti non siano coperti da:
a)
una norma armonizzata resa obbligatoria da un atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 8;
b)
un atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 1; oppure
c)
una norma armonizzata da presentare entro un periodo inferiore a un anno, conformemente a una richiesta di normazione di cui all’, paragrafo 2.
2. Un prodotto non è considerato coperto dalle norme armonizzate o dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 se:
a)
l’uso dichiarato del prodotto non rientra nell’ambito di applicazione dell’uso previsto stabilito nella norma armonizzata o nell’atto di esecuzione;
b)
i materiali utilizzati non sono identici ai materiali destinati a essere utilizzati conformemente alla norma armonizzata o all’atto di esecuzione; oppure
c)
il metodo di valutazione stabilito nella norma armonizzata o nell’atto di esecuzione non è adeguato per tale prodotto.
3. A seguito di una richiesta di valutazione tecnica europea da parte di un fabbricante, di un gruppo di fabbricanti o di un’associazione di fabbricanti, o su iniziativa della Commissione, l’organizzazione dei TAB può, d’intesa con la Commissione, redigere e adottare un documento per la valutazione europea.
I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I e l’elenco delle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II costituiscono la base per la preparazione dei documenti per la valutazione europea. L’elaborazione e l’adozione di un documento per la valutazione europea seguono i principi e la procedura di cui all’.
4. I documenti per la valutazione europea non sono redatti in relazione a una caratteristica essenziale o a un metodo di valutazione di un prodotto quando esiste un altro documento per la valutazione europea riguardante la stessa caratteristica essenziale o il medesimo metodo di valutazione in relazione a quel prodotto specifico, il cui riferimento sia già stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o che sia stato sottoposto alla valutazione della Commissione a norma dell’, paragrafo 1.
5. L’organizzazione dei TAB e la Commissione possono raggruppare o respingere le richieste di elaborazione di un documento per la valutazione europea conformemente all’allegato VI, punto 5.
6. Dalla data di applicazione obbligatoria di una specifica tecnica armonizzata adottata a norma dell’, paragrafo 8, o dell’, paragrafo 1, riguardante lo stesso prodotto e lo stesso uso previsto di un documento per la valutazione europea, il documento per la valutazione europea non è più utilizzato ai fini del presente regolamento. In tal caso la Commissione ritira il riferimento del documento per la valutazione europea dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
7. I documenti per la valutazione europea costituiscono la base per le valutazioni tecniche europee di cui all’.
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