Art. 33

Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea

In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea 1.   Il TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea da un fabbricante, un gruppo di fabbricanti o un’associazione di fabbricanti rispetta i seguenti requisiti: a) se il prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata o non è possibile redigere un documento per la valutazione europea a norma dell’, il TAB comunica al richiedente che non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea; b) se il prodotto è coperto interamente da un documento per la valutazione europea il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il TAB informa il richiedente che tale documento sarà usato come base per la valutazione tecnica europea da rilasciare; c) se il prodotto è idoneo per un documento per la valutazione europea di cui all’ e nessun siffatto documento è in fase di elaborazione, il TAB informa il richiedente che saranno avviate le procedure di cui all’allegato VI. Nei casi di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo, ma qualora si preveda che una norma armonizzata riguardante lo stesso prodotto sia consegnata in un periodo superiore a un anno, come stabilito in una richiesta di normazione di cui all’, paragrafo 2, il TAB informa il richiedente della possibilità che non sia più utilizzato un documento per la valutazione europea a norma dell’, paragrafo 6. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), del presente articolo, il TAB comunica all’organizzazione dei TAB e alla Commissione il contenuto della richiesta e il riferimento a un atto delegato pertinente che stabilisce il sistema di valutazione e verifica di cui all’, paragrafo 2, che il TAB intende applicare a tale prodotto, o la mancanza di un siffatto atto delegato. 3.   Se la Commissione ritiene che per il prodotto non esista un atto delegato adeguato che stabilisca il sistema di valutazione e verifica, può adottare un atto delegato conformemente all’, paragrafo 2.
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Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea (Art. 33 Regolamento (UE) 2024/3110) — Testo vigente | Portale Normativo