Art. 34
Pubblicazione di riferimenti
In vigore dal 27 nov 2024
Pubblicazione di riferimenti
1. La Commissione, conformemente all’allegato VI, punto 9, valuta la conformità dei documenti per la valutazione europea alle specifiche tecniche armonizzate, al presente regolamento e ad altre disposizioni del diritto dell’Unione. Se un documento per la valutazione europea è conforme ai requisiti giuridici applicabili, la Commissione pubblica senza indugio un riferimento a tale documento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Qualora un riferimento a un documento per la valutazione europea non possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione può pubblicare tale riferimento con limitazioni.
2. Dopo la pubblicazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, un documento per la valutazione europea può, conformemente all’, essere usato come base per una valutazione tecnica europea per un periodo di 10 anni, a meno che il riferimento del documento per la valutazione europea non sia stato ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o che il documento per la valutazione europea non sia più utilizzato a norma dell’, paragrafo 6. Nell’ultimo anno di tale periodo l’organizzazione dei TAB può decidere di presentare il documento per la valutazione europea ai fini del rinnovo. In tal caso la Commissione riesamina il documento per la valutazione europea conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:3110:oj#art-34