Art. 37

Valutazione tecnica europea

In vigore dal 27 nov 2024
Valutazione tecnica europea 1.   Una valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’. Purché esista un documento per la valutazione europea il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stata presentata una richiesta di normazione. Tale rilascio è possibile fino a quando il documento per la valutazione europea non sia più utilizzato a norma dell’, paragrafo 6. 2.   Quando viene presentata una richiesta di valutazione tecnica europea, si applica la procedura di cui all’allegato VI. 3.   La valutazione tecnica europea contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l’uso dichiarato, nonché i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica. La valutazione tecnica europea comprende anche la valutazione delle prestazioni per le caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’, paragrafo 3. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire il formato della valutazione tecnica europea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 5.   Le valutazioni tecniche europee rilasciate sulla base di un documento per la valutazione europea restano valide per cinque anni dopo la fine del periodo di cui all’, paragrafo 2, o per cinque anni dal ritiro del riferimento del documento per la valutazione europea dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quando il pertinente documento per la valutazione europea di un prodotto non è più utilizzato a norma dell’, paragrafo 6, tale prodotto non può più essere immesso sul mercato sulla base di una valutazione tecnica europea. 6.   I prodotti coperti da un documento per la valutazione europea per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea possono recare la marcatura CE e ottenere quindi lo stesso status dei prodotti recanti la marcatura CE sulla base di specifiche tecniche armonizzate, se il fabbricante soddisfa gli obblighi di cui al presente regolamento. Qualora tali obblighi facciano riferimento a specifiche tecniche armonizzate, il fabbricante fa invece riferimento al documento per la valutazione europea o, qualora anche le specifiche tecniche armonizzate siano pertinenti, fa riferimento a entrambi.
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