Art. 35
Contenuto del documento per la valutazione europea
In vigore dal 27 nov 2024
Contenuto del documento per la valutazione europea
1. Il documento per la valutazione europea contiene gli elementi seguenti:
a)
una descrizione del prodotto o della categoria di prodotti coperti e del suo uso previsto; e
b)
l’elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l’uso previsto del prodotto o della categoria di prodotti convenute tra il fabbricante e l’organizzazione dei TAB, così come le caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II, nonché i metodi e i criteri di valutazione della prestazione del prodotto o della categoria di prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali elencate.
2. Il documento per la valutazione europea stabilisce:
a)
i dettagli tecnici necessari per l’attuazione dei sistemi di valutazione e verifica da applicare conformemente agli atti delegati adottati a norma dell’, paragrafo 2;
b)
gli orientamenti, compresi i dettagli tecnici necessari per l’elaborazione delle informazioni generali relative ai prodotti, delle istruzioni per l’uso e delle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato IV;
c)
gli orientamenti volti a garantire l’interoperabilità dei formati leggibili dall’uomo e meccanicamente per la dichiarazione di prestazione e di conformità conformemente all’, paragrafo 2, lettera b).
3. Se la prestazione del prodotto può essere adeguatamente valutata con riferimento alle sue caratteristiche essenziali, compresi metodi e criteri di valutazione, già stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate o in altri documenti per la valutazione europea, tali caratteristiche essenziali esistenti e i loro metodi e criteri sono integrati nel documento per la valutazione europea, fatto salvo il caso in cui non sia tecnicamente necessario discostarsi da tale norma.
Se del caso, tali principi si applicano anche ai livelli di soglia e alle classi di prestazione adottati conformemente all’, paragrafo 5.
Storico versioni
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