Art. 27 · Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

Art. 27

Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica 1.   Quando contribuiscono alla messa a disposizione sul mercato di un prodotto, i fornitori di servizi di logistica esercitano la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. 2.   Il fornitore di servizi di logistica provvede affinché l’etichettatura e i documenti forniti dal fabbricante o dall’importatore siano disponibili o accompagnino il prodotto, in particolare: a) la marcatura CE e l’etichettatura di cui all’, paragrafo 9; b) la dichiarazione di prestazione e di conformità; c) le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza di cui all’, paragrafo 6. 3.   Il fornitore di servizi di logistica garantisce che le condizioni durante il magazzinaggio, l’imballaggio, l’indirizzamento o la spedizione non compromettano la conformità di un prodotto alla prestazione dichiarata o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento. I fabbricanti o gli importatori di prodotti da costruzione forniscono ai rispettivi fornitori di servizi di logistica le informazioni dettagliate necessarie per garantire la sicurezza dello stoccaggio, dell’imballaggio, dell’indirizzamento o della spedizione e l’ulteriore funzionamento del prodotto. 4.   I fornitori di servizi di logistica forniscono sostegno a ritiri o richiami di prodotti, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati dalle autorità di vigilanza del mercato, dai fabbricanti, dai mandatari o dagli importatori. 5.   Il fornitore di servizi di logistica che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione e di conformità o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non fornisce sostegno all’immissione del prodotto sul mercato finché tale prodotto non sia conforme alla pertinente dichiarazione di prestazione e di conformità e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione e di conformità non sia stata corretta. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, il fornitore di servizi di logistica ne informa il fabbricante e l’autorità nazionale competente responsabile.
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