Art. 69
Recupero dei costi
In vigore dal 27 nov 2024
Recupero dei costi
Qualora un prodotto sia risultato non conforme, le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di recuperare dagli operatori economici che hanno immesso o reso disponibile il prodotto sul mercato i costi dell’ispezione documentale e delle prove fisiche sui prodotti, purché i costi in questione siano corredati di una giustificazione.
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