Art. 71

Sistemi di informazione per un processo decisionale armonizzato

In vigore dal 27 nov 2024
Sistemi di informazione per un processo decisionale armonizzato 1.   La Commissione istituisce e mantiene un sistema di informazione e comunicazione per la raccolta, l’elaborazione e la conservazione, in forma strutturata, di informazioni su questioni relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso, al fine di assicurare un’applicazione armonizzata di tali norme. Oltre alla Commissione e agli Stati membri, possono accedere al sistema di informazione e comunicazione le autorità di vigilanza del mercato, gli uffici unici di collegamento designati a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità designate a norma dell’, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le autorità notificanti, i rappresentanti del gruppo di organismi notificati e dell’organizzazione dei TAB e i punti di contatto per i prodotti da costruzione. 2.   I soggetti di cui al paragrafo 1 possono utilizzare il sistema di informazione e comunicazione per sollevare domande o questioni relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso, compreso il loro rapporto con altre disposizioni del diritto dell’Unione. 3.   Ai fini del paragrafo 2, gli organismi di cui al paragrafo 1 possono porre quesiti o sollevare questioni relative ai seguenti temi: a) l’applicazione o l’interpretazione, da parte di qualsiasi altro soggetto, delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso in un modo che si discosti dalla propria pratica; b) domande o questioni sollevate attraverso il sistema di informazione e comunicazione relative alla situazione in cui si trovano o alla propria pratica; c) una situazione non prevista dalle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso al momento della prima pubblicazione o del primo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, situazioni determinate dall’emergere di nuovi prodotti o modelli di business; d) se devono applicare le norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso a una situazione alla quale si applicano anche altre disposizioni del diritto dell’Unione, il che fa sorgere domande. 4.   Quando solleva una domanda o una questione, il soggetto pertinente inserisce nel sistema di informazione e comunicazione informazioni riguardanti: a) qualsiasi decisione presa in relazione alla domanda o alla questione sollevata; b) il la logica presunta alla base dell’approccio adottato; c) qualsiasi approccio alternativo individuato e la rispettiva logica. 5.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di informazione nazionale o un servizio di informazione per posta elettronica al fine di informare le loro autorità nazionali competenti, gli operatori economici attivi sul loro territorio, i TAB e gli organismi notificati con sede di attività nel loro territorio e, su richiesta, anche altri TAB e organismi notificati, in merito a tutte le questioni pertinenti per la corretta interpretazione o applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso. Nel procedere in tal senso, tengono conto delle informazioni disponibili nel sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1. 6.   Le autorità nazionali competenti, i TAB e gli organismi notificati con una sede di attività nel rispettivo Stato membro si registrano nel sistema o servizio di informazione tramite posta elettronica e tengono conto di tutte le informazioni trasmesse tramite tali strumenti. Gli operatori economici possono registrarsi nel sistema o per il servizio di distribuzione di posta elettronica. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per portare il sistema o il servizio di distribuzione di posta elettronica all’attenzione degli operatori economici. 7.   Il sistema di informazione nazionale o il servizio di informazione tramite posta elettronica è in grado di ricevere reclami da qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i TAB e gli organismi notificati, in merito all’applicazione disomogenea delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso. Qualora lo ritenga opportuno, il punto unico di collegamento trasmette tali reclami alle sue omologhe degli altri Stati membri e alla Commissione.
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Sistemi di informazione per un processo decisionale armonizzato (Art. 71 Regolamento (UE) 2024/3110) — Testo vigente | Portale Normativo