Art. 71
Sistemi di informazione per un processo decisionale armonizzato
In vigore dal 27 nov 2024
Sistemi di informazione per un processo decisionale armonizzato
1. La Commissione istituisce e mantiene un sistema di informazione e comunicazione per la raccolta, l’elaborazione e la conservazione, in forma strutturata, di informazioni su questioni relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso, al fine di assicurare un’applicazione armonizzata di tali norme.
Oltre alla Commissione e agli Stati membri, possono accedere al sistema di informazione e comunicazione le autorità di vigilanza del mercato, gli uffici unici di collegamento designati a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità designate a norma dell’, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le autorità notificanti, i rappresentanti del gruppo di organismi notificati e dell’organizzazione dei TAB e i punti di contatto per i prodotti da costruzione.
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 possono utilizzare il sistema di informazione e comunicazione per sollevare domande o questioni relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso, compreso il loro rapporto con altre disposizioni del diritto dell’Unione.
3. Ai fini del paragrafo 2, gli organismi di cui al paragrafo 1 possono porre quesiti o sollevare questioni relative ai seguenti temi:
a)
l’applicazione o l’interpretazione, da parte di qualsiasi altro soggetto, delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso in un modo che si discosti dalla propria pratica;
b)
domande o questioni sollevate attraverso il sistema di informazione e comunicazione relative alla situazione in cui si trovano o alla propria pratica;
c)
una situazione non prevista dalle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso al momento della prima pubblicazione o del primo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, situazioni determinate dall’emergere di nuovi prodotti o modelli di business;
d)
se devono applicare le norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso a una situazione alla quale si applicano anche altre disposizioni del diritto dell’Unione, il che fa sorgere domande.
4. Quando solleva una domanda o una questione, il soggetto pertinente inserisce nel sistema di informazione e comunicazione informazioni riguardanti:
a)
qualsiasi decisione presa in relazione alla domanda o alla questione sollevata;
b)
il la logica presunta alla base dell’approccio adottato;
c)
qualsiasi approccio alternativo individuato e la rispettiva logica.
5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di informazione nazionale o un servizio di informazione per posta elettronica al fine di informare le loro autorità nazionali competenti, gli operatori economici attivi sul loro territorio, i TAB e gli organismi notificati con sede di attività nel loro territorio e, su richiesta, anche altri TAB e organismi notificati, in merito a tutte le questioni pertinenti per la corretta interpretazione o applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso. Nel procedere in tal senso, tengono conto delle informazioni disponibili nel sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1.
6. Le autorità nazionali competenti, i TAB e gli organismi notificati con una sede di attività nel rispettivo Stato membro si registrano nel sistema o servizio di informazione tramite posta elettronica e tengono conto di tutte le informazioni trasmesse tramite tali strumenti. Gli operatori economici possono registrarsi nel sistema o per il servizio di distribuzione di posta elettronica. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per portare il sistema o il servizio di distribuzione di posta elettronica all’attenzione degli operatori economici.
7. Il sistema di informazione nazionale o il servizio di informazione tramite posta elettronica è in grado di ricevere reclami da qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i TAB e gli organismi notificati, in merito all’applicazione disomogenea delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso. Qualora lo ritenga opportuno, il punto unico di collegamento trasmette tali reclami alle sue omologhe degli altri Stati membri e alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:3110:oj#art-71