Art. 71 · Sistemi di informazione per un processo decisionale armonizzato

Art. 71

Sistemi di informazione per un processo decisionale armonizzato

In vigore dal 27 nov 2024
Sistemi di informazione per un processo decisionale armonizzato 1.   La Commissione istituisce e mantiene un sistema di informazione e comunicazione per la raccolta, l’elaborazione e la conservazione, in forma strutturata, di informazioni su questioni relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso, al fine di assicurare un’applicazione armonizzata di tali norme. Oltre alla Commissione e agli Stati membri, possono accedere al sistema di informazione e comunicazione le autorità di vigilanza del mercato, gli uffici unici di collegamento designati a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità designate a norma dell’, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le autorità notificanti, i rappresentanti del gruppo di organismi notificati e dell’organizzazione dei TAB e i punti di contatto per i prodotti da costruzione. 2.   I soggetti di cui al paragrafo 1 possono utilizzare il sistema di informazione e comunicazione per sollevare domande o questioni relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso, compreso il loro rapporto con altre disposizioni del diritto dell’Unione. 3.   Ai fini del paragrafo 2, gli organismi di cui al paragrafo 1 possono porre quesiti o sollevare questioni relative ai seguenti temi: a) l’applicazione o l’interpretazione, da parte di qualsiasi altro soggetto, delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso in un modo che si discosti dalla propria pratica; b) domande o questioni sollevate attraverso il sistema di informazione e comunicazione relative alla situazione in cui si trovano o alla propria pratica; c) una situazione non prevista dalle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso al momento della prima pubblicazione o del primo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, situazioni determinate dall’emergere di nuovi prodotti o modelli di business; d) se devono applicare le norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso a una situazione alla quale si applicano anche altre disposizioni del diritto dell’Unione, il che fa sorgere domande. 4.   Quando solleva una domanda o una questione, il soggetto pertinente inserisce nel sistema di informazione e comunicazione informazioni riguardanti: a) qualsiasi decisione presa in relazione alla domanda o alla questione sollevata; b) il la logica presunta alla base dell’approccio adottato; c) qualsiasi approccio alternativo individuato e la rispettiva logica. 5.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di informazione nazionale o un servizio di informazione per posta elettronica al fine di informare le loro autorità nazionali competenti, gli operatori economici attivi sul loro territorio, i TAB e gli organismi notificati con sede di attività nel loro territorio e, su richiesta, anche altri TAB e organismi notificati, in merito a tutte le questioni pertinenti per la corretta interpretazione o applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso. Nel procedere in tal senso, tengono conto delle informazioni disponibili nel sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1. 6.   Le autorità nazionali competenti, i TAB e gli organismi notificati con una sede di attività nel rispettivo Stato membro si registrano nel sistema o servizio di informazione tramite posta elettronica e tengono conto di tutte le informazioni trasmesse tramite tali strumenti. Gli operatori economici possono registrarsi nel sistema o per il servizio di distribuzione di posta elettronica. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per portare il sistema o il servizio di distribuzione di posta elettronica all’attenzione degli operatori economici. 7.   Il sistema di informazione nazionale o il servizio di informazione tramite posta elettronica è in grado di ricevere reclami da qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i TAB e gli organismi notificati, in merito all’applicazione disomogenea delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso. Qualora lo ritenga opportuno, il punto unico di collegamento trasmette tali reclami alle sue omologhe degli altri Stati membri e alla Commissione.
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