Art. 72
Punti di contatto per i prodotti da costruzione
In vigore dal 27 nov 2024
Punti di contatto per i prodotti da costruzione
1. Gli Stati membri sostengono gli operatori economici per mezzo di punti di contatto per i prodotti da costruzione. Gli Stati membri designano e mantengono almeno un punto di contatto per i prodotti da costruzione nel proprio territorio e provvedono affinché i loro punti di contatto di prodotti da costruzione dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate per il corretto svolgimento dei propri compiti. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscano i loro servizi conformemente al regolamento (UE) 2018/1724 e si coordinino con i punti di contatto per i prodotti per il reciproco riconoscimento istituiti a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).
2. I punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscono, su richiesta di un operatore economico o di un’autorità nazionale competente di un altro Stato membro, tutte le informazioni utili relative al prodotto, quali:
a)
copie elettroniche delle regole tecniche e delle procedure amministrative nazionali applicabili ai prodotti nel territorio in cui sono stabiliti i punti di contatto per i prodotti da costruzione, oppure accesso online alle stesse;
b)
informazioni indicanti se tali prodotti sono soggetti o meno ad autorizzazione preventiva a norma del diritto nazionale;
c)
norme applicabili all’incorporazione, all’assemblaggio o all’installazione dei prodotti.
I punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscono inoltre informazioni sulle disposizioni relative ai prodotti del presente regolamento e degli atti adottati in conformità dello stesso.
3. I punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscono informazioni a titolo gratuito entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 2.
4. I punti di contatto per i prodotti da costruzione sono in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi, in particolare per quanto riguarda le procedure di ottenimento della marcatura CE.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche ai prodotti che non sono ancora coperti da specifiche tecniche armonizzate.
6. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei punti di contatto nazionali per i prodotti da costruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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