Art. 73
Sessioni di formazione e scambi di personale
In vigore dal 27 nov 2024
Sessioni di formazione e scambi di personale
1. Le autorità di vigilanza del mercato, i punti di contatto per i prodotti da costruzione, le autorità designatrici, i TAB, le autorità notificanti e gli organismi notificati garantiscono che il loro personale:
a)
si mantenga aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceva, se opportuno, ulteriore formazione periodica a tale fine; e che
b)
riceva periodicamente formazione sull’interpretazione e sull’applicazione armonizzate delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso.
2. La Commissione organizza, periodicamente e almeno una volta l’anno, eventi di formazione congiunti per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, dei punti di contatto per i prodotti da costruzione, delle autorità designatrici, delle autorità notificanti e degli organismi notificati. La Commissione organizza tali eventi di formazione in cooperazione con gli Stati membri.
Gli eventi di formazione sono aperti alla partecipazione del personale delle autorità designate a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, degli uffici unici di collegamento designati a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 e, se opportuno, di altre autorità degli Stati membri coinvolte nell’attuazione o nell’applicazione del presente regolamento.
3. La Commissione può organizzare, in cooperazione con gli Stati membri, programmi per lo scambio di personale tra le autorità di vigilanza del mercato, le autorità notificanti e gli organismi notificati di due o più Stati membri.
Storico versioni
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