Art. 67
Prodotti conformi ma che comportano rischi
In vigore dal 27 nov 2024
Prodotti conformi ma che comportano rischi
1. Se l’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione a norma dell’, paragrafo 1, ritiene che un prodotto, pur conforme al presente regolamento, presenti rischi per la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, per l’ambiente o per altri aspetti di tutela del pubblico interesse, chiede all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure appropriate per assicurare che i prodotti in questione, all’atto dell’immissione sul mercato, cessino di presentare tali rischi, di ritirare i prodotti dal mercato o di richiamarli entro un termine di tempo ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, che può essere stabilito dall’autorità.
2. L’operatore economico provvede affinché siano adottate misure correttive riguardo a tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato nell’Unione.
3. L’autorità di vigilanza del mercato informa immediatamente il punto unico di collegamento, la Commissione e gli altri Stati membri, tramite l’autorità nazionale competente. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione del prodotto interessato, l’origine e la catena di approvvigionamento del prodotto, la natura dei rischi connessi e la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui decide se la misura nazionale sia giustificata o meno e impone, all’occorrenza, le opportune misure.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
5. La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore economico interessato.
Storico versioni
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