Art. 65
Procedura per trattare la non conformità
In vigore dal 27 nov 2024
Procedura per trattare la non conformità
1. Se un’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ha sufficienti motivi per ritenere che determinati prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non siano conformi, oppure il loro fabbricante non sia conforme, detta autorità effettua una valutazione dei prodotti e del fabbricante interessato che riguarda i rispettivi requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.
Se nel corso della valutazione l’autorità di vigilanza del mercato accerta che i prodotti o il loro fabbricante non sono conformi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento, essa chiede immediatamente all’operatore economico interessato di adottare le misure correttive appropriate e proporzionate previste all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, per porre fine alla non conformità oppure, ove ciò non sia possibile, di ritirare i prodotti dal mercato o di richiamarli entro un termine ragionevole, che è proporzionato alla natura della non conformità.
L’autorità di vigilanza del mercato informa di conseguenza gli organismi notificati, se detti organismi sono coinvolti.
2. Qualora l’autorità di vigilanza del mercato ritenga che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale, essa informa, tramite il punto unico di collegamento, la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che ha chiesto di adottare all’operatore economico.
3. L’operatore economico provvede a che siano adottate tutte le misure correttive appropriate riguardo a tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.
4. Qualora l’operatore economico interessato, entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, non adotti le misure correttive di cui al paragrafo 1, secondo comma, oppure laddove la non conformità persista, l’autorità di vigilanza del mercato garantisce che il prodotto interessato sia ritirato o richiamato o che la sua messa a disposizione sul mercato sia vietata o limitata.
L’autorità di vigilanza del mercato informa immediatamente il pubblico e, tramite il punto unico di collegamento, la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i dettagli disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione dei prodotti non conformi in questione, la loro origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le ragioni addotte dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a uno dei motivi che seguono:
a)
mancato raggiungimento della prestazione dichiarata;
b)
non conformità dei prodotti ai requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all’, paragrafo 1;
c)
mancato rispetto degli obblighi da parte del fabbricante;
d)
carenze nelle specifiche tecniche armonizzate, nel documento per la valutazione europea, nelle norme armonizzate volontarie per i requisiti dei prodotti i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità dell’, paragrafo 5 o 6, o nelle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 1.
6. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle eventuali misure adottate, di eventuali altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dei prodotti interessati e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.
7. Se entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria adottata da uno Stato membro riguardo al prodotto interessato, la misura è ritenuta giustificata.
8. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate senza indugio misure restrittive appropriate riguardo al prodotto o al fabbricante interessato, quali il ritiro dei prodotti dal loro mercato.
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