Art. 64

Autorità di vigilanza del mercato e punto unico di collegamento

In vigore dal 27 nov 2024
Autorità di vigilanza del mercato e punto unico di collegamento 1.   Gli Stati membri designano, tra le rispettive autorità di vigilanza del mercato, una o più «autorità» che dispongono delle conoscenze particolari necessarie per valutare i prodotti da un punto di vista tanto tecnico quanto giuridico. 2.   Gli Stati membri designano un punto unico di collegamento che funge da punto focale per i contatti con la Commissione e con i punti unici di collegamento di altri Stati membri competenti a norma del presente regolamento, anche per le richieste in conformità degli del regolamento (UE) 2019/1020. 3.   Le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo esercitano i poteri di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1020.Ai fini del presente regolamento tali poteri si applicano a tutti gli operatori economici contemplati dal presente regolamento. 4.   Ai fini della vigilanza del mercato, delle indagini e dell’applicazione della normativa, le autorità di vigilanza del mercato hanno la facoltà di chiedere ad altre autorità o organismi pubblici informazioni pertinenti in loro possesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:3110:oj#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo