Art. 63
Portale per i reclami
In vigore dal 27 nov 2024
Portale per i reclami
1. Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici a norma del presente regolamento e le attività delle autorità di vigilanza del mercato in conformità del regolamento (UE) 2019/1020, la Commissione istituisce un sistema che consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di condividere reclami o segnalazioni relativi a possibili non conformità al presente regolamento.
2. Laddove ritenga che un reclamo o una segnalazione sia pertinente e motivata, sulla base di criteri ben definiti, la Commissione trasmette senza indebito ritardo tale reclamo o segnalazione al punto unico di collegamento dello Stato membro interessato affinché vi dia seguito con la persona fisica o giuridica pertinente conformemente all’, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1020.
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