Art. 61

Prodotti fabbricati su specifica del committente in un processo non in serie

In vigore dal 27 nov 2024
Prodotti fabbricati su specifica del committente in un processo non in serie 1.   In alternativa all’esenzione di cui all’, lettera a), un fabbricante di un prodotto che soddisfa le condizioni di cui all’, lettera a), può sostituire la valutazione della prestazione del prodotto con una sezione specifica della documentazione tecnica di cui all’, paragrafo 3, che dimostra la conformità di tale prodotto alle prescrizioni applicabili e fornisce dati equivalenti ai dati richiesti dal presente regolamento e dalle specifiche tecniche armonizzate applicabili o dal documento per la valutazione europea. 2.   Se il sistema di valutazione e verifica applicabile comporta anche una valutazione della prestazione da parte di un organismo notificato di cui all’allegato IX, un organismo notificato o TAB, al posto della valutazione della prestazione del prodotto di cui all’allegato IX, valuta e certifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Prodotti fabbricati su specifica del committente in un processo non in serie (Art. 61 Regolamento (UE) 2024/3110) — Testo vigente | Portale Normativo