Art. 59

Sostituzione della prova di tipo e del calcolo di tipo

In vigore dal 27 nov 2024
Sostituzione della prova di tipo e del calcolo di tipo 1.   Il fabbricante può sostituire le prove di tipo o il calcolo di tipo con una sezione specifica della documentazione tecnica di cui all’, paragrafo 3, che dimostri che: a) si ritiene che il prodotto che il fabbricante immette sul mercato raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate nell’atto delegato di cui all’, paragrafo 6; oppure b) il prodotto, coperto da una specifica tecnica armonizzata o da un documento per la valutazione europea, che il fabbricante immette sul mercato è un insieme di componenti, che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni, anche in termini di criteri di compatibilità in caso di componenti individuali, del fornitore dell’insieme o del fornitore di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l’insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata o al documento per la valutazione europea. Se queste condizioni sono soddisfatte e se il fabbricante ha in particolare verificato il preciso soddisfacimento dei criteri di compatibilità indicati dal fornitore, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell’insieme o del componente ad esso forniti; c) il prodotto oggetto di una specifica tecnica armonizzata o di una valutazione tecnica europea, che il fabbricante immette sul mercato, corrisponde a un prodotto tipo fabbricato da un altro fabbricante ed è già soggetto a prove di tipo o calcoli di tipo. Se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), il fabbricante può dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di tale altro prodotto. Il fabbricante applica questa semplificazione soltanto una volta ottenuta un’autorizzazione da un altro fabbricante, che resta responsabile dell’esattezza, dell’affidabilità e della stabilità dei risultati di prova in questione. 2.   Se il sistema di valutazione e verifica applicabile comporta anche una valutazione della prestazione da parte di un organismo notificato di cui all’allegato IX, un organismo notificato o TAB, al posto della valutazione della prestazione del prodotto di cui all’allegato IX, valuta e certifica il corretto soddisfacimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Sostituzione della prova di tipo e del calcolo di tipo (Art. 59 Regolamento (UE) 2024/3110) — Testo vigente | Portale Normativo