Art. 57
Atti di esecuzione relativi agli organismi notificati
In vigore dal 27 nov 2024
Atti di esecuzione relativi agli organismi notificati
Qualora ciò sia necessario per garantire un’applicazione armonizzata del presente regolamento e qualora il gruppo di coordinamento delle autorità notificanti e designanti non sia stato in grado di risolvere una controversia relativa alle loro prassi divergenti, conformemente all’, e soltanto nella misura necessaria per evitare che pratiche divergenti frammentino il mercato interno per gli operatori economici, la Commissione può adottare atti di esecuzione che forniscano dettagli sulle modalità di esecuzione degli obblighi degli organismi notificati di cui agli .
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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