Art. 58

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 27 nov 2024
Coordinamento degli organismi notificati 1.   La Commissione garantisce l’istituzione e il corretto funzionamento di un coordinamento e di una cooperazione appropriati tra organismi notificati a norma del presente regolamento e che funzioni correttamente sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati. Gli organismi notificati partecipano al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati. Le autorità notificanti garantiscono che gli organismi notificati partecipino al lavoro di tale gruppo. 2.   Gli organismi notificati applicano in linea generale qualsiasi documento pertinente prodotto grazie al lavoro del gruppo di cui al paragrafo 1. 3.   Il coordinamento e la cooperazione in seno al gruppo di cui al paragrafo 1 sono intesi a garantire l’applicazione armonizzata del presente regolamento.
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