Art. 60

Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese

In vigore dal 27 nov 2024
Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese 1.   Una microimpresa può sostituire le prove di tipo o i calcoli di tipo per una caratteristica essenziale nell’ambito del sistema 3 di valutazione e verifica di cui all’allegato IX, punto 5, con una sezione specifica della documentazione tecnica di cui all’, paragrafo 3, che contiene dati equivalenti alla valutazione richiesta per tale caratteristica essenziale in conformità delle specifiche tecniche armonizzate applicabili o al documento per la valutazione europea. 2.   Al posto della valutazione della prestazione del prodotto di cui all’allegato IX, un organismo notificato o TAB valuta e certifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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