Art. 62
Riconoscimento della valutazione e della verifica da parte di un altro organismo notificato
In vigore dal 27 nov 2024
Riconoscimento della valutazione e della verifica da parte di un altro organismo notificato
1. Allorché un organismo notificato deve valutare e verificare un determinato prodotto conformemente all’allegato IX, può astenersi dalla valutazione e dalla verifica e riconoscere la valutazione e la verifica effettuate da un altro organismo notificato per lo stesso operatore economico se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il prodotto è stato correttamente valutato e verificato dall’altro organismo notificato;
b)
l’operatore economico valutato o verificato accetta di condividere tutti i dati e i documenti pertinenti con l’organismo notificato che attua il riconoscimento; e
c)
la validità del certificato è limitata alla validità del certificato rilasciato dall’altro organismo notificato.
Il presente paragrafo si applica anche alle relazioni di convalida e alle valutazioni del calcolo della sostenibilità ambientale effettuate a norma del regolamento (UE) 2024/1781.
2. Allorché l’organismo notificato deve valutare e verificare un determinato prodotto conformemente all’allegato IX, esso può astenersi dalla valutazione e dalla verifica delle sue parti o dei suoi materiali e riconoscere i risultati della valutazione e della verifica da parte di un altro organismo notificato, se il fornitore di tali parti o materiali ha applicato loro il sistema di valutazione e verifica richiesto e se sussiste un accordo tra il fabbricante del prodotto e il fornitore che assicura la libera circolazione di tutte le informazioni tra loro e gli organismi notificati al fine di garantire la conformità al presente regolamento.
Il presente paragrafo si applica anche alle valutazioni del calcolo della sostenibilità ambientale effettuate a norma del regolamento (UE) 2024/1781.
Storico versioni
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