Art. 55
Obblighi operativi degli organismi notificati
In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Conformemente all’allegato IX, gli organismi notificati effettuano le seguenti valutazioni e verifiche:
a)
valutano la prestazione e la conformità dei prodotti;
b)
verificano la conformità dei prodotti;
c)
verificano la costanza della prestazione dei prodotti;
d)
convalida i calcoli della sostenibilità ambientale effettuati dal fabbricante;
e)
verificano la conformità del fabbricante agli obblighi del presente regolamento.
Tali compiti sono di seguito denominati «valutazioni e verifiche».
2. Le valutazioni e le verifiche sono effettuate in modo trasparente per quanto riguarda il fabbricante e in misura proporzionata, evitando oneri eccessivi agli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni dell’impresa, del settore in cui l’impresa opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
Nel loro operare gli organismi notificati rispettano comunque il grado di rigore imposto al prodotto dal presente regolamento e il ruolo rivestito dal prodotto ai fini del rispetto di tutti i requisiti di base delle opere di costruzione.
3. Se, nel corso dell’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, un organismo notificato accerta che il fabbricante non ha assicurato la costanza della prestazione e la conformità del prodotto fabbricato, esso chiede al fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia alcun certificato né una relazione di valutazione.
4. Se, durante un controllo teso a verificare la conformità e la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerta che un prodotto non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo, esso chiede al fabbricante di adottare misure correttive appropriate e se necessario sospende o ritira il certificato o la relazione di valutazione.
5. In mancanza di misure correttive o se queste non producono l’effetto desiderato, l’organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato o la relazione di valutazione, se opportuno.
6. Nell’adottare decisioni di valutazione, anche in merito alla necessità di sospendere o ritirare un certificato o una relazione di valutazione alla luce di possibili casi di non conformità, gli organismi notificati applicano criteri chiari e prestabiliti.
7. Su richiesta di un fabbricante o fornitore, gli organismi notificati cooperano e condividono tutte le informazioni pertinenti con gli organismi notificati che hanno riconosciuto le sue valutazioni e verifiche a norma dell’. Gli organismi notificati concludono un accordo a tal fine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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