Art. 54
Contestazione della competenza degli organismi notificati
In vigore dal 27 nov 2024
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato ai requisiti e alle responsabilità cui è sottoposto.
2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni sul fondamento della notifica o sul mantenimento della competenza dell’organismo interessato.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. La Commissione, qualora accerti che l’organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la notifica, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di prendere le misure correttive necessarie, tra cui, all’occorrenza, la revoca della notifica.
Storico versioni
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