Art. 45

Coordinamento delle autorità notificanti e designatrici

In vigore dal 27 nov 2024
Coordinamento delle autorità notificanti e designatrici 1.   La Commissione garantisce che siano istituiti e gestiti un coordinamento e una cooperazione adeguati tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica e le autorità notificanti e designatrici sotto forma di gruppo di coordinamento delle autorità notificanti e designatrici nel settore dei prodotti da costruzione. Tale gruppo si riunisce periodicamente e almeno una volta all’anno. Le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica e le autorità notificanti e designatrici a norma del presente regolamento partecipano alle attività di tale gruppo. 2.   La Commissione può stabilire le modalità specifiche per il funzionamento del gruppo di coordinamento delle autorità notificanti e designatrici. 3.   La Commissione organizza scambi regolari di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica e le autorità notificanti e designatrici.
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