Art. 47

Presunzione di conformità degli organismi notificati

In vigore dal 27 nov 2024
Presunzione di conformità degli organismi notificati Qualora un organismo di valutazione della conformità da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica dimostri la sua conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nelle specifiche tecniche armonizzate di cui all’, nei documenti per la valutazione europea, nelle norme armonizzate volontarie per i requisiti dei prodotti i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità dell’, paragrafi 5 e 6, o nelle specifiche comuni di cui all’, paragrafo 1, o in parti di esse, è considerato conforme ai requisiti stabiliti dall’ nella misura in cui i documenti applicabili coprono tali requisiti.
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