Art. 48
Filiali e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 27 nov 2024
Filiali e subappaltatori degli organismi notificati
1. Quando un organismo notificato subappalta attività specifiche connesse a compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica o si serve di una filiale, garantisce che il subappaltatore o la filiale rispettino i requisiti di cui all’ e ne informa l’autorità notificante.
2. L’organismo notificato si assume la piena responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o filiali, ovunque questi siano stabiliti, e controlla la loro competenza in relazione alla propria, come descritto all’, paragrafo 6, lettera b).
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da una filiale solo con il consenso del cliente.
4. L’organismo notificato tiene a disposizione dell’autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o della filiale e il lavoro svolto da questi ultimi a norma dell’allegato IX.
Storico versioni
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