Art. 49
Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell’organismo notificato
In vigore dal 27 nov 2024
Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell’organismo notificato
1. Su richiesta del fabbricante e ove giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche inerenti alla natura del prodotto o all’apparecchiatura di prova, gli organismi notificati possono decidere di effettuare, o di far effettuare sotto la loro supervisione, le prove di cui all’allegato IX per i sistemi di valutazione e verifica 1+, 1 e 3 negli stabilimenti di produzione usando le apparecchiature di prova del laboratorio interno del fabbricante o, con l’autorizzazione preventiva di quest’ultimo, in un laboratorio esterno usando le apparecchiature di prova di tale laboratorio.
Gli organismi notificati che effettuano tali prove sono specificatamente designati come organismi competenti a operare al di fuori delle proprie strutture di prova e, a tale proposito, soddisfano anche i requisiti di cui all’.
2. Prima di effettuare le prove di cui al paragrafo 1, gli organismi notificati verificano se i requisiti del metodo di prova sono soddisfatti e valutano se:
a)
l’apparecchiatura di prova è dotata di un sistema di calibrazione adeguato ed è garantita la tracciabilità delle misurazioni; e
b)
la qualità dei risultati delle prove è garantita.
Gli organismi notificati si assumono la piena responsabilità delle prove, comprese l’accuratezza e la tracciabilità della calibrazione e delle misurazioni, e dell’affidabilità dei risultati delle prove.
Storico versioni
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