Art. 51
Procedura di notifica
In vigore dal 27 nov 2024
Procedura di notifica
1. Le autorità notificanti possono notificare solo organismi che abbiano soddisfatto i requisiti di cui all’.
2. Le autorità notificanti notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tramite lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
Eccezionalmente, nei casi che riguardano gruppi di caratteristiche essenziali di cui all’allegato X, per i quali non è disponibile uno strumento elettronico adeguato, si accetta una notifica tramite altre modalità elettroniche.
3. La notifica contiene i dettagli completi delle funzioni da svolgere, il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata o al pertinente documento per la valutazione europea e, ai fini del sistema di cui all’allegato IX, le caratteristiche essenziali per le quali l’organismo è competente e la relativa attestazione di competenza.
Il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata o al pertinente documento per la valutazione europea non è tuttavia richiesto nei casi riguardanti gruppi di caratteristiche essenziali di cui all’allegato X.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’, paragrafo 2, l’autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri tutta la documentazione che attesta la competenza dell’organismo, nonché le disposizioni esistenti per garantire che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui all’.
5. L’organismo può eseguire le attività di un organismo notificato se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevano obiezioni entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi dalla notifica, qualora non si faccia uso di un accreditamento.
Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente regolamento.
6. La Commissione inserisce le notifiche valide nell’elenco degli organismi notificati di cui all’, paragrafo 2.
7. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di eventuali successive modifiche di rilievo della notifica.
Storico versioni
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