Art. 44
Requisiti relativi alle autorità notificanti
In vigore dal 27 nov 2024
Requisiti relativi alle autorità notificanti
1. L’autorità notificante è istituita in modo da evitare conflitti di interessi con gli organismi notificati.
2. L’autorità notificante è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.
3. L’autorità notificante è organizzata in modo tale che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.
4. L’autorità notificante non offre né svolge attività eseguite da organismi notificati, né presta servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
5. L’autorità notificante salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. Tuttavia, su richiesta, scambia informazioni sugli organismi notificati con la Commissione, con le autorità notificanti di altri Stati membri e con altre autorità nazionali competenti, che salvaguardano la riservatezza delle informazioni ottenute.
6. Ai fini della notifica l’autorità notificante, anche nei casi in cui è l’organismo nazionale di accreditamento, valuta esclusivamente lo specifico organismo di valutazione della conformità che chiede la notifica e non tiene conto delle capacità o del personale della società controllante o delle consorelle. L’autorità notificante valuta l’organismo in relazione a tutti i requisiti e i compiti di valutazione e verifica di parte terza pertinenti.
7. L’autorità notificante ha a disposizione sufficiente personale competente e sufficienti fondi per la corretta esecuzione dei suoi compiti.
Storico versioni
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