Art. 42

Notifica

In vigore dal 27 nov 2024
Notifica 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza nella valutazione e nella verifica della prestazione, nella valutazione della conformità e nella verifica dei calcoli relativi alla sostenibilità ambientale ai fini del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere tali compiti e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
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