Art. 41
Coordinamento dei TAB
In vigore dal 27 nov 2024
Coordinamento dei TAB
1. I TAB istituiscono un’organizzazione per la valutazione tecnica («organizzazione dei TAB») a norma del presente regolamento.
2. L’organizzazione dei TAB svolge almeno i seguenti compiti:
a)
fornisce alla Commissione i pertinenti contenuti tecnici relativi ai documenti per la valutazione europea quando è prevista l’elaborazione di specifiche tecniche armonizzate basate sulle stesse famiglie di prodotti conformemente al piano di lavoro di cui all’, paragrafo 2. Tali informazioni si basano su una stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni europee di normazione;
b)
organizza il coordinamento dei TAB e, se necessario, assicura la cooperazione e la consultazione con altre parti interessate;
c)
assicura che i TAB condividano esempi delle migliori pratiche al fine di promuovere una maggiore efficienza e fornire un miglior servizio al settore;
d)
elabora e adotta i documenti per la valutazione europea;
e)
coordina l’applicazione delle procedure di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, e fornisce il sostegno necessario a tal fine;
f)
informa la Commissione in merito a tutte le questioni concernenti la preparazione dei documenti per la valutazione europea e a tutti gli aspetti relativi all’interpretazione delle procedure di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, e suggerisce miglioramenti alla Commissione basandosi sull’esperienza acquisita;
g)
comunica eventuali osservazioni relative a un TAB che non svolge i propri compiti in conformità delle procedure di cui all’, paragrafo 2 e all’, paragrafo 2, alla Commissione e allo Stato membro che ha designato tale TAB;
h)
riferisce annualmente alla Commissione in merito:
i)
all’esecuzione dei compiti di cui sopra;
ii)
all’assegnazione dei compiti di elaborazione di documenti per la valutazione europea ai TAB;
iii)
alla distribuzione geografica uniforme dei compiti tra TAB;
iv)
alle valutazioni tecniche europee rilasciate per ciascun documento di valutazione europea, compresa la distribuzione geografica dei TAB interessati e dei fabbricanti che ricevono i documenti; e
v)
alle prestazioni e all’indipendenza dei TAB; e
i)
assicura che i documenti per la valutazione europea adottati e i riferimenti delle valutazioni tecniche europee siano tenuti a disposizione del pubblico.
Per lo svolgimento di tali compiti l’organizzazione dei TAB istituisce un segretariato.
3. Gli Stati membri garantiscono che i TAB contribuiscano adeguatamente con risorse umane e finanziarie all’organizzazione dei TAB. L’organizzazione dei TAB stabilisce il contributo di ciascun TAB, che è proporzionato tenendo conto del bilancio annuale o del fatturato annuale di ciascun TAB in relazione alle sue attività in qualità di TAB.
4. Il peso nel processo decisionale dell’organizzazione dei TAB non dipende dal contributo finanziario dei TAB, dal numero di documenti per la valutazione europea elaborati o dal numero di valutazioni tecniche europee da essi rilasciate.
5. La Commissione è invitata a partecipare a tutte le riunioni dell’organizzazione dei TAB.
6. Il finanziamento dell’Unione può essere assegnato all’organizzazione dei TAB per l’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 2. La Commissione può subordinare il finanziamento dell’organizzazione dei TAB, sia esso erogato mediante sovvenzioni o appalti pubblici, al rispetto di determinati requisiti organizzativi e in termini di prestazioni stabiliti in tali compiti.
Storico versioni
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