Art. 80

Utilizzo obbligatorio e adeguamento tecnico

In vigore dal 27 nov 2024
Utilizzo obbligatorio e adeguamento tecnico 1.   Sei mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’, paragrafo 1, il sistema è pienamente operativo e soddisfa gli obiettivi previsti, comprese le funzionalità di cui all’. 18 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’, paragrafo 1, si applicano gli obblighi stabiliti a norma dell’, paragrafo 7. Il sistema può essere utilizzato volontariamente dai costruttori nel periodo transitorio. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento per modificare il presente regolamento al fine di: a) specificare ulteriormente, aggiungere ed eliminare le funzionalità di cui all’, paragrafo 2, al fine di adeguarlo al progresso tecnico o di adeguarlo al principio «una tantum» in relazione agli obblighi di informazione previsti da altre normative dell’Unione; b) rivedere l’, paragrafo 1, e l’ del presente regolamento per garantire la compatibilità e l’interoperabilità con il regolamento (UE) 2024/1781.
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