Art. 76

Passaporto digitale del prodotto

In vigore dal 27 nov 2024
Passaporto digitale del prodotto 1.   Le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto sono accurate, complete e aggiornate. 2.   Il passaporto digitale del prodotto relativo a un prodotto disciplinato dal presente regolamento: a) include le seguenti informazioni: i) la dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all’, comprese le informazioni di cui all’, paragrafo 6, che possono essere incluse mediante un collegamento ad altre banche dati dell’Unione, se disponibili, e la documentazione fornita congiuntamente in conformità dell’allegato V; ii) le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza di cui all’, paragrafo 6; iii) la documentazione tecnica di cui all’, paragrafo 3, comprese le sezioni specifiche richieste a norma degli articoli da 59 a 61; iv) l’etichetta conformemente all’, paragrafo 9; v) gli identificativi unici emessi ai sensi dell’, paragrafo 1; vi) la documentazione richiesta ai sensi di altre normative dell’Unione applicabili al prodotto; vii) i supporti di dati delle parti essenziali per le quali è disponibile un passaporto digitale del prodotto; b) è collegato a uno o più supporti di dati; c) è accessibile per via elettronica tramite il supporto dati visualizzato conformemente all’, paragrafo 2, lettera g); d) corrisponde al prodotto-tipo e al suo codice di identificazione unico di cui all’, paragrafo 5; e) è accessibile gratuitamente a tutti gli operatori economici, i clienti, gli utilizzatori e le autorità tramite il supporto dati; f) offre diversi livelli di accesso al sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione; g) consente ai soggetti specificati nel sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione di introdurre o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto; h) è accessibile per un periodo stabilito dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo. 3.   I requisiti di cui al paragrafo 2: a) assicurano che i soggetti nella catena del valore possano accedere e comprendere facilmente le informazioni sui prodotti di loro interesse; b) facilitano la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti; e c) migliorano la tracciabilità dei prodotti nella catena del valore. 4.   Anche i prodotti per i quali si applica l’esenzione di cui all’ sono esentati dall’obbligo di fornire un passaporto digitale del prodotto.
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Passaporto digitale del prodotto (Art. 76 Regolamento (UE) 2024/3110) — Testo vigente | Portale Normativo