Art. 77

Requisiti generali relativi al passaporto digitale del prodotto

In vigore dal 27 nov 2024
Requisiti generali relativi al passaporto digitale del prodotto 1.   Il passaporto digitale del prodotto soddisfa le condizioni seguenti: a) è collegato, tramite uno o più supporti dati, al codice di identificazione unico persistente per il prodotto-tipo; b) il supporto dati è apposto conformemente all’, paragrafo 2, lettera g); c) il supporto dati è conforme all’, paragrafo 1; d) tutte le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, se del caso leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, e sono trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta, senza blocco da fornitore, conformemente ai requisiti essenziali di cui all’; i documenti forniti insieme alla dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto i), e la documentazione tecnica di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto iii), sono esentati da tale obbligo se giustificato da motivi tecnici; e) i dati personali relativi all’utilizzatore finale non sono conservati nel passaporto digitale del prodotto senza il consenso esplicito dell’utilizzatore finale conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (30); f) le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto comprendono un riferimento al prodotto-tipo di cui all’, paragrafo 2, lettera d); g) l’accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto è disciplinato conformemente ai requisiti essenziali di cui all’ e i diritti di accesso specifici sono indicati a norma dei livelli di accesso del sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione; h) la dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto i), segue gli orientamenti emanati conformemente all’, paragrafo 3. 2.   Se altra legislazione dell’Unione esige o consente l’inserimento di informazioni specifiche nel passaporto digitale del prodotto, tali informazioni possono essere incluse nel passaporto digitale del prodotto conformemente all’atto delegato di cui all’, paragrafo 1. 3.   Il fabbricante che immette il prodotto sul mercato fornisce ai soggetti che rendono il prodotto disponibile sul mercato online o tramite altri mezzi di vendita a distanza una copia digitale del supporto dati o dell’identificativo del prodotto, per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L’operatore economico fornisce la copia digitale o un link a una pagina web gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
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