Art. 79

Identificativi univoci e registro dei passaporti digitali dei prodotti

In vigore dal 27 nov 2024
Identificativi univoci e registro dei passaporti digitali dei prodotti 1.   L’ del regolamento (UE) 2024/1781 si applica ai fini dell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda gli identificativi univoci e i supporti dati, a meno che l’atto delegato di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento stabilisca norme più dettagliate o alternative relative a tali identificativi univoci e supporti dati di cui all’, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento. 2.   L’ del regolamento (UE) 2024/1781 si applica ai fini dell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda il registro dei passaporti digitali dei prodotti, a meno che l’atto delegato di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento stabilisca norme più dettagliate o alternative relative a tale registro di cui all’, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento. 3.   L’ del regolamento (UE) 2024/1781 si applica ai fini dell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda il portale web per le informazioni nel passaporto digitale del prodotto.
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Identificativi univoci e registro dei passaporti digitali dei prodotti (Art. 79 Regolamento (UE) 2024/3110) — Testo vigente | Portale Normativo