Art. 79
Identificativi univoci e registro dei passaporti digitali dei prodotti
In vigore dal 27 nov 2024
Identificativi univoci e registro dei passaporti digitali dei prodotti
1. L’ del regolamento (UE) 2024/1781 si applica ai fini dell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda gli identificativi univoci e i supporti dati, a meno che l’atto delegato di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento stabilisca norme più dettagliate o alternative relative a tali identificativi univoci e supporti dati di cui all’, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento.
2. L’ del regolamento (UE) 2024/1781 si applica ai fini dell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda il registro dei passaporti digitali dei prodotti, a meno che l’atto delegato di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento stabilisca norme più dettagliate o alternative relative a tale registro di cui all’, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento.
3. L’ del regolamento (UE) 2024/1781 si applica ai fini dell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda il portale web per le informazioni nel passaporto digitale del prodotto.
Storico versioni
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