Art. 19
Altre marcature e asserzioni di prestazione
In vigore dal 27 nov 2024
Altre marcature e asserzioni di prestazione
1. Le marcature diverse dalla marcatura CE, comprese quelle private, possono essere apposte su un prodotto solo se non indicano che la valutazione delle prestazioni del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali contemplate dalle specifiche tecniche armonizzate applicabili è dovuta avvenire in un modo diverso rispetto da quello stabilito dal presente regolamento.
I marchi di qualità ecologica di tipo I ufficialmente riconosciuti (EN ISO 14024) possono essere apposti su un prodotto se soddisfano i requisiti di cui al primo comma.
2. Su un prodotto possono essere apposte le marcature consentite a norma del paragrafo 1 e altre marcature stabilite dalla normativa dell’Unione purché non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE.
3. Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata, la dichiarazione di un operatore economico in relazione alle prestazioni del prodotto, che riguarda una caratteristica essenziale contemplata dalla specifica tecnica armonizzata, è conforme al metodo di valutazione di tale caratteristica essenziale particolare stabilito nelle specifiche tecniche armonizzate.
4. In aggiunta, se un prodotto è coperto da specifiche tecniche armonizzate, le dichiarazioni sulle sue prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali stabilite in tali specifiche tecniche armonizzate possono essere fornite al di fuori della dichiarazione di prestazione e di conformità solo a condizione che siano già fornite anche in tale dichiarazione.
Il primo comma non si applica alle situazioni in cui, conformemente all’, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione e di conformità.
Storico versioni
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