Art. 20
Obblighi di tutti gli operatori economici
In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi di tutti gli operatori economici
1. Gli obblighi degli operatori economici a norma del presente capo si applicano solo in relazione ai prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata o ai prodotti recanti la marcatura CE sulla base di una valutazione tecnica europea.
2. Gli operatori economici adottano tutte le misure necessarie per garantire la continua conformità al presente regolamento. Qualora sia stata dichiarata la non conformità dell’operatore economico o di un prodotto e sia stata richiesta un’azione correttiva da un’autorità di vigilanza del mercato conformemente all’, paragrafo 1, l’operatore economico presenta a tale autorità relazioni sui progressi compiuti fino a quando essa decide che l’azione correttiva può essere chiusa.
3. Su richiesta di un’autorità nazionale competente, un operatore economico notifica a tale autorità gli operatori economici o gli altri attori:
a)
che hanno fornito a tale operatore economico un prodotto, compresi componenti o pezzi di ricambio di prodotti, e la quantità di tale fornitura, o che gli hanno fornito un servizio contemplato dal presente regolamento;
b)
ai quali tale operatore economico ha fornito un prodotto, compresi componenti o pezzi di ricambio di prodotti, e la quantità di tale fornitura, o ai quali ha fornito un servizio contemplato dal presente regolamento.
Nell’identificare gli operatori economici o gli altri attori di cui al primo comma, un operatore economico informa l’autorità nazionale competente almeno in merito ai seguenti dati:
a)
i dati di contatto, compresi gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica, di tali operatori economici o attori;
b)
il numero di registrazione fiscale e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di tali operatori economici o attori.
4. Gli operatori economici tengono a disposizione delle autorità nazionali competenti tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo per un periodo di dieci anni da quando l’operatore economico ha fornito il prodotto o il servizio in questione o da quando questi ultimi gli sono stati forniti, fatto salvo il caso in cui i documenti o le informazioni siano stati resi disponibili attraverso il passaporto digitale del prodotto di cui all’. Gli operatori economici presentano la documentazione e le informazioni entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di un’autorità nazionale competente.
5. Gli operatori economici possono registrarsi nel corrispondente sistema nazionale istituito conformemente all’, paragrafo 5.
Gli operatori economici mettono a disposizione dei consumatori e degli utilizzatori canali di comunicazione, compresi numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica o sezioni dedicate del proprio sito web, che consentano loro di segnalare eventuali incidenti, nonché qualsiasi altro inconveniente o problema di sicurezza riscontrato in relazione al prodotto.
6. Qualora ritengano che un prodotto non conforme presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per l’ambiente, gli operatori economici in questione ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. Gli operatori economici possono informare le autorità nazionali competenti in merito a qualsiasi altra probabile violazione del presente regolamento di cui vengano a conoscenza, alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
7. Gli operatori economici sono responsabili delle violazioni del presente articolo e degli articoli di cui al presente capo in relazione alle loro attività, conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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