Art. 75

Entrata in funzione

In vigore dal 13 mar 2024
Entrata in funzione 1.   La Commissione fissa, mediante atto di esecuzione, la data a decorrere dalla quale gli Stati membri ed Europol possono iniziare ad utilizzare il router una volta che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) sono state adottate le misure di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafi 2 e 3, all’, paragrafi 2 e 3, all’, paragrafo 3, all’, paragrafi 2 e 3, all’ e all’, paragrafo 6; b) eu-LISA ha dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del router che ha effettuato in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri ed Europol. La Commissione stabilisce, tramite l’atto di esecuzione di cui al primo comma, la data a decorrere dalla quale gli Stati membri ed Europol devono iniziare a utilizzare il router. Tale data è fissata un anno dopo la data di cui al primo comma. La Commissione può rinviare al massimo di un anno la data a decorrere dalla quale gli Stati membri ed Europol devono iniziare a utilizzare il router qualora una valutazione dell’attuazione del router abbia dimostrato la necessità di tale rinvio. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, due anni dopo l’entrata in funzione del router, le immagini del volto di cui all’ siano disponibili ai fini della consultazione automatizzata delle immagini del volto di cui all’. 3.   La Commissione fissa, mediante atto di esecuzione, la data a decorrere dalla quale gli Stati membri ed Europol devono iniziare ad utilizzare EPRIS una volta che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) sono state adottate le misure di cui all’, paragrafo 6; b) Europol ha dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale di EPRIS che ha effettuato in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri. 4.   La Commissione fissa, mediante atto di esecuzione, la data a decorrere dalla quale Europol deve mettere a disposizione degli Stati membri i dati biometrici provenienti da paesi terzi a norma dell’ una volta che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il router è in funzione; b) Europol ha dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale della connessione che ha effettuato in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri ed eu-LISA. 5.   La Commissione fissa, mediante atto di esecuzione, la data a decorrere dalla quale Europol deve avere accesso ai dati conservati nelle banche dati degli Stati membri a norma dell’ una volta che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il router è in funzione; b) Europol ha dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale della connessione che ha effettuato in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri ed eu-LISA. 6.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Entrata in funzione (Art. 75 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo