Art. 49

Accesso da parte di Europol ai dati conservati nelle banche dati degli Stati membri tramite l’uso di dati forniti da paesi terzi

In vigore dal 13 mar 2024
Accesso da parte di Europol ai dati conservati nelle banche dati degli Stati membri tramite l’uso di dati forniti da paesi terzi 1.   Ove necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’ del regolamento (UE) 2016/794, Europol, conformemente a detto regolamento e al presente regolamento, ha accesso ai dati conservati dagli Stati membri nelle banche dati nazionali. 2.   Le interrogazioni di Europol effettuate usando i dati biometrici come criterio di ricerca sono svolte tramite il router. 3.   Le interrogazioni di Europol effettuate usando i dati di immatricolazione dei veicoli come criterio di ricerca sono svolte tramite EUCARIS. 4.   Le interrogazioni di Europol effettuate usando i dati anagrafici di indagati e condannati di cui all’ come criterio di ricerca sono svolte utilizzando EPRIS. 5.   Europol effettua le consultazioni con i dati forniti da paesi terzi a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo soltanto quando necessario per l’espletamento dei suoi compiti ai fini dell’, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/794. 6.   Se le procedure di cui agli o 20 mostrano una corrispondenza tra i dati utilizzati per la consultazione e i dati conservati nella banca dati nazionale dello Stato membro o degli Stati membri richiesti, Europol informa soltanto lo Stato membro o gli Stati membri interessati. Lo Stato membro richiesto decide entro 48 ore se rinviare una serie di dati di base tramite il router a decorrere da quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) una corrispondenza di cui al primo comma è stata manualmente confermata da parte di un membro qualificato del personale di Europol; b) una descrizione dei fatti e un’indicazione del reato sottostante sono state trasmesse, utilizzando la tabella comune delle categorie di reati stabiliti in un atto di esecuzione da adottare a norma dell’articolo 11 ter, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2009/315/GAI, da parte di Europol, al fine di valutare la proporzionalità della richiesta, compresa la gravità del reato per il quale è stata effettuata una consultazione, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che fornisce l’insieme di dati di base; c) il nome del paese terzo che ha fornito i dati è stato trasmesso. Se, in base alla legislazione nazionale, uno Stato membro può fornire una serie particolare di dati di base solo previa autorizzazione giudiziaria, tale Stato membro può derogare ai termini stabiliti nel secondo comma nella misura necessaria all’ottenimento di tale autorizzazione. Se la corrispondenza confermata riguarda dati identificati di una persona, l’insieme di dati di base di cui al secondo comma contiene, nella misura del possibile, i dati seguenti: a) nome o nomi; b) cognome o cognomi; c) alias e nome o nomi usati in precedenza; d) data di nascita; e) cittadinanza o cittadinanze; f) luogo e paese di nascita; g) genere; h) la data e il luogo in cui i dati biometrici sono stati acquisiti; i) il reato per il quale i dati biometrici sono stati acquisiti; j) il numero della causa penale; k) l’autorità competente per la causa penale. Se la corrispondenza confermata riguarda dati o tracce non identificati di una persona, l’insieme di dati di base di cui al secondo comma contiene i dati seguenti, nella misura in cui sono disponibili: a) la data e il luogo in cui i dati biometrici sono stati acquisiti; b) il reato per il quale i dati biometrici sono stati acquisiti; c) il numero della causa penale; d) l’autorità competente per la causa penale. Il rinvio dei dati di base da parte dello Stato membro richiesto è soggetta alla decisione di un essere umano. 7.   L’utilizzo da parte di Europol delle informazioni ottenute da un’interrogazione effettuata a norma del presente articolo e dallo scambio di una serie di dati fondamentali a norma del paragrafo 6 è soggetto al consenso dello Stato membro nella cui banca dati è stata riscontrata la corrispondenza. Qualora lo Stato membro acconsenta all’uso di tali informazioni, il loro trattamento da parte di Europol è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/794.
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