Art. 48

Accesso da parte degli Stati membri ai dati biometrici forniti da paesi terzi e conservati da Europol

In vigore dal 13 mar 2024
Accesso da parte degli Stati membri ai dati biometrici forniti da paesi terzi e conservati da Europol 1.   A norma del regolamento (UE) 2016/794, gli Stati membri hanno accesso tramite il router ai dati biometrici forniti a Europol da paesi terzi per le finalità di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del medesimo regolamento, e possono consultare tali dati tramite il router. 2.   Qualora dalla consultazione di cui al paragrafo 1 emerga una corrispondenza tra i dati utilizzati per la consultazione e i dati forniti da un paese terzo e conservati da Europol, è dato seguito alla procedura conformemente al regolamento (UE) 2016/794.
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Accesso da parte degli Stati membri ai dati biometrici forniti da paesi terzi e conservati da Europol (Art. 48 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo